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Tutto quello che devi sapere sulla nuova Normativa UE

Lunedì abbiamo presenziato alla Drone Conference 2019, a Roma; quest’anno il nostro interesse era veramente alto, in particolare perchè eravamo impazienti di ricevere informazioni attendibili in merito alle vere e proprie rivoluzioni introdotte dal regolamento al volo dei SAPR

Entrando nello specifico:

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Basico (Regolamento UE n. 1139/2018) si sono diffuse in rete una grande quantità di  “leggende metropolitane” quindi, alla  Drone Conference si è cercato di illustrarne il contenuto nella maniera più chiara possibile, per consentirne a chiunque la comprensione. Non è raro, infatti, imbattersi in qualche termine contenente ambiguità o imprecisioni, con il rischio,  di creare maggiore confusione. Ad esempio, circola su vari siti specializzati la notizia riguardante una ipotetica “futura entrata in vigore del Regolamento europeo EASA”, facendo chiaro riferimento, invece, a quelli che saranno gli atti di esecuzione o delegati della Commissione Europea, che prima dell’estate dovrebbero entrare in vigore.

Occorre prestare notevole attenzione a questi due termini: Atti di esecuzione e atti delegati. Di seguito  entreremo  nello specifico e se vorrete approfondire ulteriormente potrete consultare il sito della commissione europea.

Parlamento Europeo

Atti di Esecuzione

La responsabilità primaria per l’attuazione del diritto dell’Unione è di competenza dei paesi dell’UE. Tuttavia, nei casi in cui sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (ad es. fiscalità, agricoltura, mercato interno, salute, sicurezza alimentare, ecc.), la Commissione (o, in via eccezionale, il Consiglio) adotta un atto di esecuzione.

Come vengono adottati gli atti di esecuzione?

Prima che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione, deve di norma consultare un Comitato in cui sono rappresentati tutti i paesi dell’Unione.

Il Comitato consente ai paesi dell’UE di vigilare sull’operato della Commissione quando adotta un atto di esecuzione, una procedura che nel gergo dell’UE viene chiamata “comitatologia”.

Nel contesto dell’agenda “Legiferare meglio” della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane prima che il comitato responsabile voti per approvarlo o respingerlo.

Atti Delegati

La Commissione li adotta sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa dell’UE, nel caso di specie un atto legislativo.

La Commissione prepara e adotta gli atti delegati previa consultazione dei gruppi esperto, composti da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, che si riuniscono su base periodica oppure occasionale.

Una volta che la Commissione ha adottato l’atto, il Parlamento e il Consiglio hanno in genere 2 mesi di tempo per formulare obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato entra in vigore.

Gli atti adottati contengono una “relazione” che riassume le osservazioni ricevute e specifica come sono state utilizzate.

In conclusione, gli atti delegati e di esecuzione, sono degli atti che sebbene non siano stati adottati attraverso una procedura legislativa, sono giuridicamente vincolanti e quindi devono essere rispettati da chiunque. Essi rappresentano la normativa di “dettaglio” che spiega in concreto quanto è previsto negli atti legislativi (nel nostro caso nel Regolamento UE n. 1139/2018). La loro importanza, almeno nel caso che ci riguarda, è fondamentale: da quanto previsto nelle loro disposizioni dipenderà, in modo concreto e tangibile, la precisa attuazione del Regolamento UE n. 1139/2018.

In un’ottica meramente giuridica, appare però importante precisare che non esiste né mai potrà esistere un “Regolamento europeo EASA” perché, in realtà, l’EASA non può nella maniera più assoluta, emettere alcun regolamento.

In realtà, come noto, gli atti esecutivi e delegati sono espressamente contemplati nel Regolamento UE n. 1139/2018 agli articoli 57 (atti di esecuzione) e 58 (atti delegati) che conferiscono alla Commissione Europea il potere di adottare tali atti, che in sintesi vengono definiti come “atti non legislativi giuridicamente non vincolanti”.

Roma Drone Conference

Alla Roma Drone Conference, alcuni rappresentanti di ENAC, come ad esempio L’ing. Vasco Locci, hanno annunciato alcune probabili migliorie, prima fra tutte la richiesta di autorizzazione nel caso di volo di drone in zone all’interno degli spazi aeroportuali definiti come ATZ.

Aereo in fase di atterraggio in città

Le ATZ sono zone aeree nei pressi dei principali aeroporti e solitamente hanno un raggio dal centro della pista di 5 Km salvo diverse specifiche. Per come stanno le cose, in Italia, in alcune città, diventa impossibile far decollare un drone rispettando tutte le norme giurisprudenziali. La tematica delle ATZ era d’altronde già stata affrontata in modo approfondito alla Rome Drone Conference, nell’edizione del 2018.

Quindi, come poter volare in queste  ATZ in maniera del tutto legale ?Bisognerà inviare una richiesta di segregazione dello spazio aereo, quello che in gergo viene chiamato Notam, compilando un apposito modulo ATM 05 e dovrà essere fatto dai piloti professionisti in possesso di un attestato rilasciato dai centri addestramento ENAC e dagli operatori di SAPR dal peso inferiore o uguale a 0,3Kg.

Per chi non avesse mai sentito parlare di NOTAM  spieghiamo brevemente di cosa si tratta. NOTAM è l’acronimo della dicitura inglese “NOtice To AirMen”. Sono quindi dei report  utilizzati dai piloti di aeromobili  o elicotteri per essere aggiornati sulle ultime informazioni disponibili di un determinato aeroporto, sulla efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su tutto quanto possa riguardare un volo, affinché possa considerarsi effettuato in condizioni di sicurezza e speditezza. Noi “dronisti” siamo alla pari di un pilota di elicotteri insomma.

Perché c’era bisogno di rivoluzionare la normativa vigente ?

Chi non è un pilota professionista non saprà dell’esistenza di ENAV, ovvero una la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia assieme ad ENAC. Spesso il dialogo tra i due enti per la gestione pratica dei voli,  impiega periodi di tempo molto lunghi. Può arrivare anche a 40/45 giorni. Capite bene che questi ritardi  burocratici logorano. 

Quindi sia per snellire le procedure burocratiche, sia per tener conto  dei nuovi suggerimenti contenuti all’interno delle bozze presentate e approvate da EASA, viene presentato ed introdotto un nuovo “Notam” (se così vogliamo chiamarlo): ATM09. Si tratta di una circolare che in sostanza spiegherà le nuove forme, le distanze da tenere e le altezze massima consentite non solo per il volo dei droni, ma per tutto il traffico aereo interessato.
Dal nostro punto di vista, riteniamo questa innovazione positiva, e crediamo dovrebbe far piacere sia agli attuali lavoratori professionali in possesso di Attestato di Pilotaggio Remoto, sia in futuro anche tutti i piloti remoti di drone.
Non esisterà più in effetti la distinzione tra volo aereo professionale e volo “per divertimento”.

Ovviamente, dato che le autorità competenti per ora non parlano di date e cifre certe, dato che tutto l’iter regolamentare è un work in progress anche noi non possiamo esultare per questo tipo di semplificazione burocratica, sino a che non sarà operativa.
E potrebbero volerci ancora diversi mesi. 
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